Cassazione Penale: obbligo di informazione e formazione sul datore di lavoro

Richiamando la giurisprudenza della Cassazione, la Suprema Corte ha affermato che "in tema di prevenzione di infortuni, il datore di lavoro deve controllare che siano osservate le disposizioni di legge e quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, nell'esercizio dell'attività lavorativa, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche".
"È infatti il datore di lavoro che, quale responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi anche instaurando prassi di lavoro non corrette".
Secondo la Cassazione, "Tali conclusioni si evincono non solo dallo stesso, richiamato dal ricorrente, art. 4 d. l.vo 19.9.1994 n. 626, che non pone a carico del datore di lavoro il solo obbligo di allestire le misure di sicurezza, ma anche una serie di controlli diretti o per interposta persona, atti a garantirne l'applicazione, ma soprattutto dalla norma generale di cui all'art. 2087 Codice Civile, la quale dispone che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica , sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
Nel caso di specie, il datore di lavoro si era difeso sostenendo che non esistessero corsi specializzati con riferimento ai macchinari pericolosi ai quali era addetto il lavoratore, ciò che tuttavia - rileva la Cassazione - non impediva al datore di lavoro di procedere ad una formazione specifica per macchine particolarmente pericolose".
Ricordiamo che agli obblighi di informazione, formazione e addestramento sono oggi specificamente dedicati gli articoli 36 e 37 del Decreto Legislativo 81/2008 che ha sostituito il Decreto Legislativo 626/1994.
(Corte di Cassazione - Quarta Sezione Penale, Sentenza 23 ottobre 2008, n. 39888: Infortunio del lavoratore - Obblighi di informazione e formazione sul datore di lavoro).

[03/12/08 - fonte: Corte di Cassazione]

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ThyssenKrupp: gli imputati rinviati a giudizio

TORINO - Sono stati tutti rinviati a giudizio i sei imputati nell'inchiesta per il rogo avvenuto alla Thyssen Krupp di Torino il 6 dicembre scorso. La decisione è stata presa in serata dal gup di Torino, Francesco Gianfrotta, che ha accolto tutte le tesi sostenute dall'accusa, rappresentata dai pm Raffaele Guariniello, Laura Longo e Francesca Traverso.
In particolare l'amministratore delegato dell'azienda Harald Espenhan è stato rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale, mentre gli altri indagati saranno processati per omicidio colposo con colpa cosciente. L'avvio del processo è stato fissato per il 15 gennaio prossimo e riguarderà, oltre ai sei imputati, anche l'azienda nella veste di persona giuridica.
"E' la nostra prima grande vittoria", hanno commentato i familiari delle vittime uscendo dall'aula. "E' una sentenza storica", ha aggiunto il procuratore aggiunto di Torino Raffaele Guariniello. "Non è mai successo - ha detto - che si sia arrivati al rinvio a giudizio sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche, riconoscendo in un caso anche l'omicidio volontario".
Nel rogo scoppiato presso la linea 5 dell'azienda, nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007, persero la vita Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino, Rocco Marzo, Rosario Rodinò e Giuseppe Demasi.

[03/12/08 - fonte: La Repubblica]

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Ministero del Lavoro: chiarimenti in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 30 del 12 novembre 2008, in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale. Questi i punti caratterizzanti della circolare:
chiarito il concetto di microimpresa, nel senso che pur essendo lo stesso previsto a livello comunitario ai fini delle agevolazioni, per quel che concerne l'attività di vigilanza va adottato una nozione atecnica, intesa come la realtà organizzativa minima composta da un solo dipendente;
qualora il termine per la sospensione fissato alle ore 12 del giorno successivo scada in un giorno di chiusura dell'uffico o in un giorno festivo, il differimento è prorogato al primo giorno lavorativo utile.
la verifica della documentazione - alle ore 12 del giorno successivo - relativa alla corretta instaurazione dei rapporti, può essere effettuata anche da un funzionario della DPL diverso da quello che ha impartito l'ordine di sospensione.
Il differimento alle ore 12, della efficacia del provvedimento di sospensione, non consente al lavoratore in nero di continuare a prestare l'attività lavorativa prima di essere regolarizzato e, ugualmente, i lavoratori impegnati in attività che richiedono la preventiva sorveglianza sanitaria debbono essere sottoposti ai previsti accertamenti.

[03/12/08 - fonte: DPL Roma]

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