Cassazione Penale: obbligo di informazione
e formazione sul datore di lavoro
Richiamando la giurisprudenza della Cassazione, la Suprema
Corte ha affermato che "in tema di prevenzione di infortuni,
il datore di lavoro deve controllare che siano osservate le disposizioni
di legge e quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue
che, nell'esercizio dell'attività lavorativa, in caso di infortunio
del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno
ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia
omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa
instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla
violazione delle norme antinfortunistiche".
"È infatti il datore di lavoro che, quale responsabile
della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante
per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla
tentazione, sempre presente, di sottrarvisi anche instaurando prassi
di lavoro non corrette".
Secondo la Cassazione, "Tali conclusioni si evincono non solo
dallo stesso, richiamato dal ricorrente, art. 4 d. l.vo 19.9.1994
n. 626, che non pone a carico del datore di lavoro il solo obbligo
di allestire le misure di sicurezza, ma anche una serie di controlli
diretti o per interposta persona, atti a garantirne l'applicazione,
ma soprattutto dalla norma generale di cui all'art. 2087 Codice Civile,
la quale dispone che "l'imprenditore è tenuto ad adottare
nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità
del lavoro, l'esperienza e la tecnica , sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori
di lavoro".
Nel caso di specie, il datore di lavoro si era difeso sostenendo che
non esistessero corsi specializzati con riferimento ai macchinari
pericolosi ai quali era addetto il lavoratore, ciò che tuttavia
- rileva la Cassazione - non impediva al datore di lavoro di procedere
ad una formazione specifica per macchine particolarmente pericolose".
Ricordiamo che agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
sono oggi specificamente dedicati gli articoli 36 e 37 del Decreto
Legislativo 81/2008 che ha sostituito il Decreto Legislativo 626/1994.
(Corte di Cassazione - Quarta Sezione Penale, Sentenza 23 ottobre
2008, n. 39888: Infortunio del lavoratore - Obblighi di informazione
e formazione sul datore di lavoro).
[03/12/08 - fonte: Corte di Cassazione]
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ThyssenKrupp: gli imputati rinviati a giudizio
TORINO - Sono stati tutti rinviati a giudizio i sei
imputati nell'inchiesta per il rogo avvenuto alla Thyssen Krupp di
Torino il 6 dicembre scorso. La decisione è stata presa in
serata dal gup di Torino, Francesco Gianfrotta, che ha accolto tutte
le tesi sostenute dall'accusa, rappresentata dai pm Raffaele Guariniello,
Laura Longo e Francesca Traverso.
In particolare l'amministratore delegato dell'azienda Harald Espenhan
è stato rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio volontario
con dolo eventuale, mentre gli altri indagati saranno processati per
omicidio colposo con colpa cosciente. L'avvio del processo è
stato fissato per il 15 gennaio prossimo e riguarderà, oltre
ai sei imputati, anche l'azienda nella veste di persona giuridica.
"E' la nostra prima grande vittoria", hanno commentato i
familiari delle vittime uscendo dall'aula. "E' una sentenza storica",
ha aggiunto il procuratore aggiunto di Torino Raffaele Guariniello.
"Non è mai successo - ha detto - che si sia arrivati al
rinvio a giudizio sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche,
riconoscendo in un caso anche l'omicidio volontario".
Nel rogo scoppiato presso la linea 5 dell'azienda, nella notte tra
il 5 e il 6 dicembre 2007, persero la vita Antonio Schiavone, Roberto
Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino, Rocco Marzo, Rosario Rodinò
e Giuseppe Demasi.
[03/12/08 - fonte: La Repubblica]
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Ministero del Lavoro: chiarimenti in materia
di sospensione dell'attività imprenditoriale
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva
del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha
pubblicato la circolare n. 30 del 12 novembre 2008, in materia di
sospensione dell'attività imprenditoriale. Questi i punti caratterizzanti
della circolare:
chiarito il concetto di microimpresa, nel senso che pur essendo lo
stesso previsto a livello comunitario ai fini delle agevolazioni,
per quel che concerne l'attività di vigilanza va adottato una
nozione atecnica, intesa come la realtà organizzativa minima
composta da un solo dipendente;
qualora il termine per la sospensione fissato alle ore 12 del giorno
successivo scada in un giorno di chiusura dell'uffico o in un giorno
festivo, il differimento è prorogato al primo giorno lavorativo
utile.
la verifica della documentazione - alle ore 12 del giorno successivo
- relativa alla corretta instaurazione dei rapporti, può essere
effettuata anche da un funzionario della DPL diverso da quello che
ha impartito l'ordine di sospensione.
Il differimento alle ore 12, della efficacia del provvedimento di
sospensione, non consente al lavoratore in nero di continuare a prestare
l'attività lavorativa prima di essere regolarizzato e, ugualmente,
i lavoratori impegnati in attività che richiedono la preventiva
sorveglianza sanitaria debbono essere sottoposti ai previsti accertamenti.
[03/12/08 - fonte: DPL Roma]
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